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Debiti in genere e debiti fiscali: il fondo patrimoniale tutela?
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* Impedimento alla visita fiscale di controllo
* Assenza visita fiscale, la sanzione non ha carattere disciplinare
* Accertamenti infermità per malattia del lavoratore
* Assenza ingiustificata dal domicilio: non rileva il dolo
* Assenza giustificata alla visita fiscale
* Assenza visita fiscale e condotta del lavoratore
Impedimento alla visita fiscale di controllo
Stalking giudiziario: prove e comportamento per la denuncia
Si può denunciare una persona per accanimento giudiziale?
Si può denunciare una persona per aver intrapreso una serie di cause, civili e/o penali, nei confronti di un’altra? Possono una serie di segnalazioni ed esposti alle autorità amministrative integrare una sorta di accanimento giudiziale?
L’articolo 24 della Costituzione stabilisce che la difesa è un diritto inviolabile e tutti devono poter ricorrere al giudice per tutelare i propri interessi economici e personali. Se poi il ricorso alle azioni giudiziarie è infondato c’è già una punizione: la condanna alle spese processuali.
Eppure, ciò nonostante, si parla sempre più spesso di stalking giudiziario (o accanimento giudiziale): è la moltiplicazione delle azioni legali ai danni del proprio rivale. Un comportamento del genere potrebbe integrare reato, quello di atti persecutori, nel momento in cui è suscettibile di creare uno stato di ansia e di paura nella vittima.
Di qui il dubbio a cui una recente sentenza della Cassazione, la numero 36994 dell’8 settembre 2023, ha dato risposta: quali sono le prove e il comportamento per la denuncia per stalking giudiziario?Come si fa a dimostrare lo stato di turbamento che lo stillicidio di cause e/o denunce ha comportato per la controparte? Cerchiamo di fare il punto della situazione.
* Abuso del processo e divieto di moltiplicazioni delle azioni
* Stalking giudiziario: cos’è?
* Quali prove per lo stalking giudiziario?
Abuso del processo e divieto di moltiplicazioni delle azioni
Esiste già, almeno sul versante civile, una tutela contro chi moltiplica in modo ingiustificato le azioni giudiziali contro un’altra persona. Si tratta del cosiddetto “abuso del diritto” o, meglio definitivo, “abuso del processo”. Per comprenderlo bisogna ricorrere a un esempio pratico.
Immaginiamo un soggetto che abbia più crediti nei confronti di un altro (ad esempio il condominio verso uno dei condomini per svariate mensilità non pagate; un fornitore per più fatture insolute, e così via). Se il creditore intende agire contro il debitore dovrà farlo con un’unica azione legale. Non potrà cioè intraprendere una causa (o un ricorso per decreto ingiuntivo) per ciascuna frazione del credito solo al fine di gravare maggiormente sulle tasche dell’avversario e ottenere così un lucro tramite l’altrui condanna al rimborso delle spese legali.
Un altro esempio renderà la questione ancora più chiara. Si ipotizzi un fotografo a cui un tale ha sottratto una decina di immagini per usarle sul proprio blog. Il primo non potrà intraprendere dieci diversi giudizi per difendere i propri diritti d’autore ma dovrà convogliare la sua domanda in un’unica causa.
Allo stesso modo – ma sul versante opposto – non è possibile fare causa a un’assicurazione per ottenere subito la liquidazione del danno al veicolo per agire solo successivamente per il risarcimento del danno fisico e morale (a meno che non si sia ancora convalescenti e quindi nell’impossibilità di calcolare i postumi invalidanti).
Insomma, quando già si ha la possibilità di agire in giudizio, essendo certa la lesione del proprio diritto, non si può frammentare l’azione in più procedimenti tra loro diversi e autonomi. Un comportamento del genere determinerebbe un illecito processuale e consentirebbe al giudice di rigettare le domande successive alla prima.
Stalking giudiziario: cos’è?
Lo stalking giudiziario ha un elemento in più: l’infondatezza delle domande proposte contro l’avversario. O l’esagerazione delle richieste nei suoi confronti. Si ipotizzi una persona che agisca contro il vicino perché il suo gatto fa gli escrementi sulle piante, poi perché solleva polvere quando fa le faccende domestiche, poi ancora perché fa rumore, poi perché lo molesta con altre condotte. Se i diritti dell’agente sono infondati o si tratta di un danno irrisorio possiamo parlare di un accanimento giudiziario. Questa forma di persecuzioni, che può essere intrapresa sia con azioni civili che con querele e denunce penali, oppure con esposti e segnalazioni alle autorità amministrative (Comune, Polizia locale, ecc.) può dar luogo a un reato: quello appunto di stalking.
Ma attenzione: per lo stalking non bastano le azioni reiterate ma è necessario che queste realizzino nella vittima uno di questi tre eventi:
* un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
* un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;
* una alterazione delle proprie abitudini di vita.
A questo punto sorge il dubbio: come si fanno a dimostrare elementi di questo tipo che, specie quando si parla di timore, sono intimi e non sempre esteriorizzati? La questione, come dicevamo in apertura, è stata risolta dalla Cassazione. Vediamo come.
Quali prove per lo stalking giudiziario?
Le prove dello stalking possono essere di qualsiasi tipo: certificati medici, dichiarazioni di testimoni, registrazioni video e audio, screenshot di messaggi, tabulati telefonici e così via. Ma non solo.
Nel processo penale sono prova anche le dichiarazioni della vittima, quando non contraddette da elementi esterni. Sicché se la vittima dichiara di essersi trovata in un grave stato di turbamento, il giudice può solo sulla base di tali affermazioni arrivare alla condotta dell’imputato.
La Cassazione ha poi detto che i certificati medici non sono l’unica prova dello stato di ansia e di turbamento. Si può anche ricorrere a elementi sintomatici come la condotta tenuta dalla vittima dopo la commissione del reato. E, nel caso di stalking giudiziario, la dimostrazione dell’illecito è già contenuta in sé dalle plurime azioni intraprese dall’agente. Sono queste la “prova provata” del reato, che peraltro è ravvisabile in documenti pubblici e dunque difficilmente confutabili.
In sintesi, secondo la Cassazione, non c’è bisogno di una perizia medico legale per dimostrare di aver subito un danno psicologico e morale dall’accanimento giudiziale: basta l’analisi dei comportamenti dell’imputato e delle reazioni esteriori della parte lesa.
Stalking: la prova del danno psicologico secondo la Cassazione
Per lo stalking è necessario uno stato emotivo di paura, di stress o di fondato timore per la propria vita. Ma come si dimostra questa condizione psicologica?
Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha spiegato come si prova il danno psicologico nel reato di stalking. In sintesi, secondo i giudici non è necessario documentare lo stato di timore e di ansia con certificati medici. Tutto ciò rende molto più semplice, per la vittima, ottenere tutela dal giudice e, nello stesso tempo, ottenere il risarcimento del danno con eventuali provvedimenti interdittivi nei confronti dello stalker.
Esploriamo i dettagli della pronuncia e il suo impatto pratico nei casi di atti persecutori (così l’articolo 612-bis del codice penale definisce lo stalking).
* Cosa ha detto la Cassazione sullo stalking?
* La vicenda
* Come provare il danno nello stalking?
Cosa ha detto la Cassazione sullo stalking?
L’8 settembre 2023, la quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36994, ha ribadito un concetto fondamentale che già in passato aveva affermato: per dimostrare il danno psicologico causato dallo stalking non è essenziale un certificato medico.
La prova può derivare dal comportamento della vittima, dalle sue dichiarazioni fornite in processo e prima (eventualmente alla polizia o al Questore) e dalle circostanze dell’evento.
Per comprendere meglio il principio dobbiamo ricordare i tre presupposti dello stalking per come indicati dall’articolo 612-bis cod. pen. Gli atti persecutori si realizzano quando una persona, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare in lui uno di questi eventi:
* un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
* un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;
* una alterazione delle proprie abitudini di vita.
Questi tre elementi sono tra loro alternativi ma devono essere dimostrati per potersi parlare di stalking. Diversamente si configureranno reati differenti e probabilmente meno gravi come le molestie, la minaccia, i maltrattamenti.
Ebbene, il punto è come dimostrare eventi che, il più delle volte, si consumano all’interno della persona essendo legati a stati emotivi.
Secondo la Cassazione la prova dell’evento del delitto, in riferimento al grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili da circostanze esterne quali, come abbiamo detto sopra:
* le dichiarazioni della stessa vittima del reato;
* i suoi comportamenti conseguenti al reato;
* dalla condotta posta in essere dal reo, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.
La vicenda
Un uomo veniva accusato di atti persecutori verso sua moglie, i suoi figli e un altro individuo. La condotta incriminata consisteva nel ricorso sistematico e strumentale a incessanti e infondate azioni giudiziarie proposte sia in sede civilistica che penalistica nei confronti delle quattro persone sopra menzionate. Secondo l’accusa, tali comportamenti arrecavano molestia, costringendo le vittime a modificare le loro abitudini di vita, esponendole a continue spese processuali e a gravi ricadute sul piano dell’immagine personale e professionale. Questo ha causato gravi ripercussioni psicologiche, economiche e professionali alle parti lesi.
In primo e secondo grado, tuttavia, l’uomo veniva assolto.
Il Procuratore Generale decideva di far ricorso alla Cassazione sottolineando l’errore della Corte d’appello nel richiedere un certificato medico per provare il danno psicologico. Del resto il cambiamento delle abitudini di vita e lo stato d’ansia della vittima erano evidenti e comprovati da molte testimonianze. Veniva infine ribadito che il comportamento persecutorio può, di per sé, causare gravi turbamenti.
Come provare il danno nello stalking?
Secondo la Corte, il danno psicologico può essere provato attraverso i comportamenti tenuti dalla vittima successivamente alla commissione del reato e le sue dichiarazioni.
Anche le modalità concrete con cui il reo ha posto in essere le azioni persecutorie possono essere l’elemento da cui ricavare lo stato di ansia e di paura alla luce dell’esperienza comune.
L’obiettivo dell’art. 612-bis c.p. è proteggere la tranquillità psichica della persona, e non necessariamente richiedere una prova medica.
Nel caso di specie lo stillicidio di azioni giudiziarie risulta idoneo ad alterare, anche in termini gravi, la serenità dei destinatari, per effetto del grave stato di ansia che possono provocare, integrando così l’evento di danno. La dimostrazione dell’evento di danno va correlata, secondo la giurisprudenza, anche alle modalità della condotta e, nel caso di specie, è emersa una strategia di accanimento giudiziale portata avanti dall’imputato.
Investigazioni aziendali:
È legittimo il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza per legittimo impedimento a comparire presentata dal condannato e documentata da un certificato medico, qualora l'indicazione nell'istanza della reperibilità del medesimo in un luogo diverso da quello in cui egli effettivamente si trovi abbia impedito l'esecuzione della visita fiscale di controllo. (Sez. 1, n. 26762 del 16/07/2020, Torres, Rv. 279784).
Cassazione, sentenza n. 35715 del 29/09/2021
Assenza visita fiscale, la sanzione non ha carattere disciplinare
La questione oggetto di giudizio non riguarda una sanzione disciplinare, ovverosia una prestazione imposta a titolo punitivo dal datore di lavoro, ma il regime delle obbligazioni al verificarsi di una malattia, allorquando risulti l'allontanamento del lavoratore negli orari di reperibilità utili allo svolgimento della c.d. visita fiscale. Ciò è reso evidente non solo dal richiamo nel provvedimento della norma di condotta del C.C.N.L. di pertinenza, chiaramente destinata a regolare i comportamenti obbligatori dovuti nell'ambito del rapporto di R. G. n. 22760/2015 lavoro (art. 21, co. 13, del citato CCNL secondo cui «qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione»), quanto piuttosto dalla norma sulla cui base la P.A. ha agito con atto da essa stessa definito di "gestione" del personale (art. 5, co. 14 d.l. 463/1983 conv. con mod. in L. 638/1983, secondo cui «qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo»), da cui si desume come quella prevista sia una mera conseguenza obbligatoria, espressamente regolata dalla legge, destinata ad operare all'interno del rapporto previdenziale e quindi dell'I.N.P.S., quando sia tale ente, come nel lavoro privato, ad erogare il trattamento, oppure nei riguardi del datore di lavoro quando, come è nel pubblico impiego, sia quest'ultimo a corrispondere quanto dovuto, ai sensi di legge (ora art. 71 d.l. 112/2008, conv. con mod. in L. 133/2008) o di contrattazione collettiva.
Cassazione, sentenza n. 33180 del 10/112021
Accertamenti infermità per malattia del lavoratore
In tema di licenziamento per giusta causa, la disposizione di cui all'art. 5 St. lav. che vieta al datore di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente o lo autorizza a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non preclude al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificarne l'assenza (Cass. n. 25162 del 2014; Cass. n. 11697 del 2020; Cass. n. 6236 del 2001). E' insito in tale giurisprudenza, invero, il riconoscimento della facoltà del datore di lavoro di prendere conoscenza di siffatti comportamenti del lavoratore che, pur estranei allo svolgimento di attività lavorativa, sono rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti.
Cassazione, sentenza n. 30547 del 28/102021
Assenza ingiustificata dal domicilio: non rileva il dolo
L'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo — per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del DL. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia — non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe sul lavoratore (v., ex plurimis, Cass. 22 maggio 1999 n. 5000).
Né ha rilievo che la mancata visita avvenga senza dolo da parte dell'interessato, perché ciò che è sanzionato è il fatto obiettivo in sé, indipendente dall'intenzione in concreto del lavoratore (Cass. 30 luglio 1993 n. 8484).
Cassazione, sentenza n. 4233 del 23.11.2021
Assenza giustificata alla visita fiscale
Il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità".
Cassazione, ordinanza n. 24492 dell'1/10/2019
Assenza visita fiscale e condotta del lavoratore
L'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, - prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico dì malattia - non coincide necessariamente con l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore - pur presente in casa - che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (cfr. Cass., 18 novembre 1991 n. 12534; 23 marzo 1994 n. 2816; 14 maggio 1997 n. 4216, Cass. 22 maggio 1999, n. 5000).
Cassazione, sentenza n. 19668 del 22/07/2019
Cartelle esattoriali e avvisi di accertamento dall'Agenzia Entrate: chi mette al riparo la casa nel fondo patrimoniale può evitare il pignoramento?
Hai ricevuto numerose cartelle di pagamento e ora il tuo debito con l'Agenzia Entrate Riscossione ha superato 120mila euro. Temi pertanto di subire un pignoramento immobiliare. Per fortuna, qualche anno fa, su consiglio di un buon notaio, hai stipulato un fondo patrimoniale e, all'interno, vi hai inserito la casa. Ora ritieni di essere protetto da tale garanzia e non temi più i solleciti di pagamento o le ipoteche. Ma è davvero così? In caso di debiti fiscali, il fondo patrimoniale tutela? Purtroppo devo darti una brutta notizia: nonostante i numerosi limiti al pignoramento immobiliare introdotti nel 2013 nei confronti dell'agente della riscossione, tra questi non viene menzionato il fondo patrimoniale. Peraltro, anche la recente giurisprudenza ritiene che il fondo patrimoniale è aggredibile quando si tratta di debiti di natura fiscale. Ciò nonostante esistono altre forme di tutela alle quali puoi aggrappare le tue speranze. Cerchiamo di vedere come stanno le cose.
Indice
* 1 Cos'è un fondo patrimoniale?
o 1.1 Data di costituzione del fondo patrimoniale
o 1.2 I bisogni della famiglia
* 2 Il fondo patrimoniale protegge dai debiti fiscali?
* 3 Fondo patrimoniale costruito dopo il ricevimento delle cartelle
* 4 Pignoramento del fondo patrimoniale: quando?
Cos'è un fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale è una sorta di schermo, una campana di vetro che si realizza con un atto notarile e che serve a proteggere i beni immobili, auto, moto e titoli di credito da eventuali pignoramenti. In buona sostanza, tutti i beni inseriti (idealmente, visto che si tratta solo di una protezione giuridica e non materiale) nel fondo patrimoniale vengono vincolati ai bisogni della famiglia e, pertanto, non possono essere aggrediti dai creditori. Ma con alcune eccezioni. Eccole.
Data di costituzione del fondo patrimoniale
Innanzitutto, per poter "funzionare", il fondo patrimoniale deve essere stato costituito prima della nascita del debito; il fondo realizzato dopo, anche se prima della morosità, non è opponibile al creditore.
Facciamo due esempi per comprendere meglio la questione. Una persona non paga l'Irpef del 2019. Qualche mese dopo realizza un fondo patrimoniale, confortato dal fatto di non aver ancora ricevuto alcun avviso di accertamento o cartelle esattoriali. In realtà, il fondo non è utile poiché il debito è già sorto.
Allo stesso modo, immagina che una persona contragga un mutuo con una banca e paghi regolarmente le rate. In questo frangente stipula un fondo patrimoniale. Due anni dopo viene licenziato e interrompe i versamenti. Anche qui il fondo patrimoniale non lo tutela visto che è stato costituito dopo la nascita del debito anche se quando ancora era in regola coi pagamenti.
Anche il fondo costituito prima della nascita del debito, però, è traballante. Esso diventa definitivo solo dopo cinque anni. Prima di tale momento, infatti, il creditore può farlo dichiarare inefficace - con la cosiddetta azione revocatoria - se dimostra che il debitore, una volta costituito il fondo, si è spogliato di tutti i propri beni e ha lasciato i creditori senza alcuna garanzia.
Ad esempio, una persona proprietaria di una sola casa, inserita nel fondo patrimoniale, e un debito di 100mila euro può essere soggetta a revocatoria. Viceversa, una persona proprietaria di tre case, una sola delle quali inserita nel fondo, e un debito di 200mila euro non può subire la revocatoria.
In buona sostanza, il fondo può essere sottoposto per cinque anni all'azione revocatoria se il creditore dimostra che il debitore vi ha fatto ricorso allo scopo di truffarlo e di sottrargli i beni suscettibili di pignoramento.
I bisogni della famiglia
Il fondo patrimoniale non tutela dai debiti contratti per i bisogni della famiglia, anche se sorti dopo la sua costituzione. Solo i debiti derivanti da spese voluttuarie (ad esempio viaggi, auto di lusso, svago, ecc.) o per scopi di investimento non consentono il pignoramento dei beni del fondo.
Quindi, ad esempio, se una persona non paga il condominio - trattandosi di oneri collegati alla casa e quindi a un bisogno familiare - il fondo patrimoniale può essere aggredito; lo stesso dicasi per i debiti contratti per vestiario, automobile, ecc.
Il fondo patrimoniale protegge dai debiti fiscali?
Molti contribuenti hanno fatto ricorso al fondo patrimoniale proprio per mettersi al riparo dai possibili debiti derivanti dagli inadempimenti fiscali. Così, chi aveva un fondo ha spesso tralasciato di versare le imposte come Irpef, Iva, ecc.
Proprio per mettere argine a questo fenomeno evasivo, la giurisprudenza della Cassazione ha sposato una interpretazione molto rigorosa: i debiti fiscali si devono ritenere contratti per "bisogni familiari"; quindi, anche se sorti dopo la costituzione del fondo, possono ugualmente consentire il pignoramento della casa.
Risultato: la casa con il fondo patrimoniale è pignorabile da Agenzia Entrate Riscossione e da qualsiasi altro agente della riscossione anche se il fondo è stato costituito in epoca anteriore alla notifica della cartella o alla nascita del debito stesso.
Questo vale tanto per le imposte collegate all'attività lavorativa (ad esempio Iva, Ires, Irpef) che per quelle indirette (ad esempio Imu, Tasi, Tari, ecc.). Del resto il lavoro è rivolto a ottenere un guadagno e questo - non c'è dubbio - è un mezzo di sostentamento della famiglia.
Addirittura la Cassazione ha ritenuto legittimo l'esecuzione sul fondo patrimoniale per debiti derivanti da multe per violazioni del Codice della strada [1] e da contributi insoluti.
Lo stesso discorso vale ovviamente, ed a maggior ragione, per l'ipoteca: questa infatti, non essendo un atto dell'esecuzione forzata ma solo una misura cautelare, può ben essere iscritta sugli immobili conferiti in fondo patrimoniale.
Di recente la Cassazione ha detto che è anche sequestrabile l'immobile del presunto evasore anche se costituito in un fondo patrimoniale [2].
Fondo patrimoniale costruito dopo il ricevimento delle cartelle
Se è vero che il fondo patrimoniale non tutela dai debiti fiscali e dalle cartelle esattoriali quando costituito prima della nascita dei debiti stessi, ciò vale a maggior ragione quando viene creato dopo. Anzi, in tale ipotesi scatta anche il reato di "sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte" se la morosità attiene a Irpef o Iva e supera 50mila euro.
Pignoramento del fondo patrimoniale: quando?
Resta tuttavia il fatto che, con o senza fondo patrimoniale, l'esattore è tenuto a rispettare tutti gli altri limiti relativi al pignoramento immobiliare. E pertanto:
* l'ipoteca può essere iscritta solo se il debito supera 20mila euro;
* il pignoramento può essere avviato solo se il debito supera 120mila euro e la somma del valore di tutti gli immobili del debitore supera 120mila euro;
* il pignoramento non può mai essere avviato - a prescindere dall'entità del debito - sulla "prima casa" ossia sull'unico immobile di proprietà del contribuente, a condizione che sia adibito a civile abitazione e luogo di residenza, non di lusso.
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Per svolgere qualsiasi indagine privata per presunta infedeltà coniugale, infedeltà aziendale, indagini difensive, indagini bancarie, indagini informatiche, bonifiche telefoniche, indagini matrimoniali e affido o ruduzione assegno manteniimento, l’investigatore privato deve essere in possesso di una regolare Licenza rilasciata dal Prefetto di competenza, altrimenti è fuori legge e voi non sarete tutelati: lo svolgimento dell’attività di investigatore privato è subordinato al rilascio di una licenza prefettizia, per richiedere la quale è necessaria una serie di requisiti che dovrebbero garantire la professionalità dell’investigatore privato e dei suoi collaboratori. Rivolgersi ad un investigatore privato abusivo e quindi sprovvisto di licenza è controproducente in termini di qualità del servizio soprattutto se le risultanze delle investigazioni private dovranno essere usate in sede Giudiziaria per far valere un proprio diritto.
E’ indispensabile che l’agenzia investigativa abbia esperienza in materia di investigazioni private, e dovrà possedere uffici propri, linee telefoniche fisse ed intestate, collaboratori validi ed attrezzature innovative, poiché un investigatore privato serio deve, dico deve, disporre di un ufficio per ricevere il Cliente, firmare un contratto professionale ecc. Diffidate di coloro che pubblicizzano il nome o il sito su internet senza evidenziare la sede dell’agenzia investigativa e senza far firmare un mandato investigativo.
Il contatto diretto con il Direttore dell’agenzia investigativa è molto importante: l’investigatore privato, Vi deve ispirare fiducia, a lui vanno confidati aspetti molto personali e delicati e, deve instaurarsi un rapporto di estrema fiducia che permetta al Cliente di conferire il mandato investigativo.
Per ciò che riguarda l’aspetto economico, è bene sapere che esistono delle tabelle prezzi autorizzate dalla Prefettura, alle quali l’agenzia investigativa deve attenersi e sul mandato investigativo dovrà essere riportato l’importo/tariffa oraria pattuita, più Iva e spese. Nulla vieta però all’investigatore privato e al cliente stesso, di accordarsi su un corrispettivo “a forfait” in base alla natura dell’indagine.
Non scegliere l’investigatore privato più economico nè quello che propone delle promozioni o sconti vari, e nemmeno quello contattato telefonicamente che vi richiede per svolgere l’incarico di inviare del denaro accreditandolo su Poste Pay ecc.; e nemmeno quelli mascherati dietro tariffe falsamente abbordabili, mascherati dietro a titoli inesistenti, mascherati dietro a finte lauree o attestati altisonanti.
Ricordatevi che non ci si può improvvisare investigatore privato e soprattutto, senza aver avuto precedentemente un incontro presso la sede dell’agenzia investigativa e senza aver firmato un regolare contratto investigativo.
Sarà quindi, l’investigatore privato a dover suggerire e stabilire la tipologia di indagini private più adatta al caso, da condurre. Il cliente dovrà fornire tutte le informazioni in suo possesso, al fine di poter organizzare al meglio e con completezza l’attività investigativa.
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Il titolare dell’agenzia IDFOX, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, è stato diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, inoltre è stato responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso multinazionali operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, elettrica, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà coniugale, infedeltà aziendale, ai beni, dai marchi e brevetti dalla concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, bonifiche, protezione know-how ed alla tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.
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Investigatore Privato: riportiamo alcune sentenze relative all’operato dell’investigatore Privato.
Investigatore Privato: L'azienda può far sorvegliare i dipendenti da un investigatore privato
Nessuna violazione dello statuto dei lavoratori. Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 23303 del 18 novembre 2010 L'imprenditore che dubita dell'onestà dei suoi dipendenti, può assumere investigatori privati per sorvegliarli a loro insaputa nello svolgimento delle attività.
Lo ha stabilito la Suprema Corte che con la sentenza 23303 del 18 novembre 2010, ha respinto il ricorso presentato da un uomo contro il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla società per cui lavorava.
Il caso. In seguito a sospetti sul comportamento dei suoi dipendenti, una srl si era rivolta ad un istituto di sorveglianza perchè li tenesse sott'occhio durante le ore lavorative. Così l'imprenditore, dopo aver scoperto che il dipendente in causa, insieme al fratello, recuperava da terra scontrini usati e sottraeva la merce corrispondente, lo aveva licenziato. L'uomo si era rivolto prima al Giudice del lavoro del Tribunale di Messina, e poi, avendo perso la causa in primo grado, si era rivolto alla Corte di Cassazione, lamentando, tra l'altro l'illegittimità del comportamento del datore, che, contravvenendo alle norme a tutela dei lavoratori, li aveva fatti sorvegliare. Ma il giudice, dichiarando la piena legittimità del recesso, ha inoltre affermato che "le norme poste dagli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa) non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod.civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino nè il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, nè il divieto di cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato). Sono pertanto legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle suddette norme, i controlli posti in essere da dipendenti di un'agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti e non esercitando potere alcuno di vigilanza e di controllo, verifichino l'eventuale appropriazione di denaro (ammanchi di cassa) da parte del personale addetto, limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata, a pagare il relativo prezzo e a constatare la registrazione della somma incassata da parte del cassiere".
Investigatore Privato, Confermata la liceità dell'indagine per accertare illeciti commessi dal dipendente in azienda. Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sent. 07.08. 2012 n° 14197
Liceità dell'utilizzo di investigatori privati per l'accertamento di fatti illeciti commessi dal dipendente che non si sostanzino in meri inadempimenti lavorativi.
Legittimo un licenziamento disciplinare disposto da un'impresa a causa della sottrazione da parte di un dipendente di un quantitativo di beni aziendali che non poteva venir giustificato dalla prassi per cui i generi alimentari non consumati potevano essere portati via dal personale.
La condotta del lavoratore è stata ritenuta, nella fattispecie, lesiva del rapporto fiduciario tra dipendente e società. A nulla è valsa l’eccezione del lavoratore circa la presunta illegittimità del ricorso da parte della società all'attività di investigatori privati per controllare il suo operato quale dipendente.
Richiamata una precedente pronunci (Cass., Sent. n° 9167/2003), la S.C. ha statuito che "le disposizioni (artt. 2 e 3, L. n. 300/70) che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3), non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere a collaborazione di soggetti (come le agenzie investigative) diversi dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi l'accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica.
Tuttavia, il controllo delle guardie particolari giurate, o di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta da suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione." La Cassazione, tra l'altro, ha precisato, nell'ambito dei limiti a cui devono attenersi i controlli effettuati da un investigatore privato pagato dall'azienda, che qualora l'azienda sospetti che il proprio dipendente sottragga beni aziendali, i controlli possibili, da parte di un investigatore privato, sono quelli di procedere alla perquisizione personale (cioè corporale) del lavoratore sospetto infedele, ma non alla perquisizione dell'auto o dell'abitazione del lavoratore. Men che meno, poi, il detective privato può procedere ad indagini vertenti sul controllo dell'attività lavorativa: non può spingersi – o venire incaricato a spingersi – a verificare l'esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa, cioè a fare l'esame (a distanza) di come il dipendente svolga le mansioni affidategli.
Insomma, l'attività degli investigatori privati era, nel caso in esame, del tutto giustificata dalla circostanza che non si trattò di un mero inadempimento dell'obbligazione lavorativa, bensì di veri e propri atti illeciti ascrivibili al dipendente - un dipendente d'albergo siciliano - che fu il bersaglio dell’azione del detective privato de quo.
Investigatore Privato, Cassazione Penale Sentenza n. 9667/2010
Sì dalla Cassazione ai pedinamenti GPS senza autorizzazione per chi e’ indagato
Via libera al pedinamento satellitare “senza autorizzazione preventiva” da parte del giudice nei confronti di chi e’ indagato. Lo sottolinea la Cassazione (quinta sezione penale, sentenza 9667) rilevando che “la localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (Gps) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini costituisce una forma di pedinamento non assimilabile all’attività di intercettazione di conversazioni o comunicazione”.
Ecco perché, dice piazza Cavour, per questo tipo di pedinamento “non e’ necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice”.
In questo modo la Suprema Corte ha respinto il ricorso di tre extracomunitari residenti nel torinese nei confronti dei quali il gip presso il Tribunale di Alessandria aveva disposto la misura carceraria sulla base di pedinamenti avvenuti appunto tramite il sistema Gps. Inutilmente i tre indagati hanno fatto ricorso in Cassazione lamentando in particolare “la violazione sulla disciplina della privacy” relativamente alle rilevazioni dei dati tramite sistema Gps.
La Cassazione ha respinto il ricorso dei tre extracomunitari e ha ricordato che in questo caso non c’e’ stata alcuna violazione della privacy in quanto “essendo in corso indagini” nei confronti dei tre il pedinamento satellitare non prevede la preventiva autorizzazione del giudice.
Sent. C. Cass.
n. 12042/08 del 18 Marzo 2008
Investigazioni private: lecite le “ambientali” in autovettura in quanto non vi è norma incriminatrice che tuteli la riservatezza in autovettura sulla pubblica via. Così ha stabilito la Cassazione in relazione all'installazione di apparati di intercettazione ambientale di conversazioni tra presenti in autovetture da parte di investigatori privati. La Corte ha richiamato, in sentenza, l'art. 615 bis che fa riferimento ai luoghi indicati nell'articolo 614 c.p. (abitazione o privata dimora), escludendo da questi l'autovettura che si trovi in una pubblica via che non è ritenuta luogo di privata dimora.
Corte di Cass., sez. V penale, nr. 12042 del 30.01.2008 - dep. 18.03.2008
Corte di Cass., sez. V penale, nr. 12042 del 30.01.2008 - dep. 18.03.2008
Fatto
1 - Il Gup di Brescia ha dichiarato ai sensi dell'art. 129 Cpp n.d.p. perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato, contro B. ed altri 21 imputati, appartenenti a varie agenzie private di investigazione, per reati contestati in ciascun caso in concorso a due o più ai sensi degli artt. 623 bis e 617 bis, co. 1^ e 2^ o 3^ o 617 CP, ed in taluna ipotesi anche con riferimento all'art. 35 L. 675/96, per l'installazione di apparati di intercettazione ambientale di conversazioni tra presenti in autovetture private.
Il P.M. propone ricorso per violazione di legge, analizzando la lettera delle norme, ed il sistema in materia di intercettazioni.
2 - Il ricorso è infondato.
L'unico precedente, citato nella sentenza impugnata (Cass., Sez. V n. 4264/05 - rv. 235595), esclude che nel caso di specie si tratti di intercettazioni. In effetti la questione va risolta con riferimento alla ratio di incriminazione dei fatti contro la libertà morale delle persone, individuabile in rapporto o all'“ambiente” o agli “strumenti di comunicazione”. Agli “strumenti di comunicazione” si rapportano il titolo dell'articolo 617 Cp "Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche” e la frase recata dall'articolo 617 bis "al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”.
La lettera del titolo e della frase non autorizza affatto a ritenere le due norme incriminatrici estensibili alla captazione di comunicazioni di conversazioni tra presenti. Gli articoli 617 ss., introdotti con L. n. 98 del 1974, tutelano solo e proprio la riservatezza delle comunicazioni o conversazioni tra persone effettuate con mezzi tecnici determinati, all'epoca il telegrafo o il telefono. Gli artt. 617 quater, quinquies, sexies aggiunti dalla L. n. 547 del 1993 riguardano invece le comunicazioni informatiche o telematiche, cioè strumenti nuovi. Infine l'art. 623 bis estende le disposizioni a "qualunque altra comunicazione a distanza di suoni immagini o altri dati".
In sintesi, la riservatezza tutelata dalle norme degli articoli 617 - 623 Cp è quella assicurata proprio e solo da uno strumento adottato per comunicare a distanza. Invece la riservatezza di "notizie” ed "immagini” che si rapporta all'“ambiente” è tutelata nell'articolo 615 bis, introdotto dall'art. 1 della prima legge innovativa citata, la n. 98 del 1974, con il titolo "interferenze illecite nella vita privata".
La disposizione di questo articolo fa riferimento ai soli luoghi indicati nell'articolo 614 Cp, e cioè l’abitazione o la privata dimora. E l'autovettura che si trovi in una pubblica via non è ritenuta, da sempre nel diritto vivente, luogo di privata dimora (cfr. Cass., n. 5934/81 - Ced 149373 e, di seguito, la giurisprudenza relativa alle disposizioni del codice procedurale in materia d'intercettazioni tra presenti che, concernendo l'utilizzabilità delle prove, presume essa quella sostanziale, Cass. n. 1831/98, n. 4561/99 - 2143036, n. 4979/00 - 216749, n. 3363/01 - 218042, n. 1281/03 - 223682, n. 8009/03 - 223960, n. 5/03 - 224240, n. 2845/04 - 228420, n. 26010/04 - 229974, n. 43426/04 - 23096, n. 13/05 - 230533, n. 4125/07 - 235601). Né ha nulla a che fare con questa tematica la normativa (L. 675/96 – Dl. lgs. 196/03) sostanziale sul trattamento illecito dei "dati personali", che all'evidenza concerne fatti diversi ed ulteriori rispetto alla possibilità di acquisizione di qualsiasi dato riservato. E' quanto interessa. Nessuna norma incriminatrice dunque tutela la riservatezza delle persone che si trovino in autovettura privata sulla pubblica via.
Investigatore Privato, riprese video o fotografiche
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE
Sentenza 1-30 ottobre 2008, n. 40577
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Bologna, con la decisione impugnata, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Modena, il 15.3.2005, aveva condannato A.M. alla pena di nove mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, 393, 624, 582 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 594 c.p., in danno di F. L.. I giudici merito hanno accertato che quest’ultimo, sapendo che la propria moglie M.C. si trovava in casa dell’ A. e sospettando l’esistenza di una relazione tra i due, li attese nella strada pubblica prospiciente l’abitazione e li fotografò all’uscita, mentre ancora si trovavano nel cortile della casa. Mentre si accingeva ad andar via a bordo della sua autovettura, fu raggiunto e fermato dall’ A., che lo ingiuriò, gli strappò la giacca, si appropriò delle chiavi dal quadro di accensione della macchina e si allontanò, in compagnia della moglie del F.. Seguirono altre convulse fasi dell’episodio, con reiterazione d’ingiurie, percosse (che procuravano lesioni alla parte offesa) e danneggiamenti da parte dell’ A., al fine di recuperare il rullino della macchina fotografica.
2. Ricorre per Cassazione l’imputato, deducendo: – mancanza di motivazione della sentenza d’appello nella parte in cui “trascura il punto nodale del quesito di diritto sottopostogli: se l’atto di fotografare una persona all’interno del cortile di casa integri (al di là dell’improcedibilità per difetto di querela) il reato d’interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p.; - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, non avendo la Corte bolognese ravvisato, nell’illecita (ex art. 615 bis c.p.) condotta tenuta dalla parte offesa, gli estremi del fatto ingiusto rilevante ex art. 599 c.p.; - inosservanza di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e dell’esimente della legittima difesa.
3. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, il ricorso va dichiarato inammissibile. La tesi che l’imputato reitera sin dal giudizio di primo grado, ossia di avere reagito ad un atto d’interferenza nella sua vita privata (costituente il reato di cui all’art. 615 bis c.p.) commesso dal F., che lo fotografò mentre, assieme alla M., egli ancora si trovava in una pertinenza della sua casa, è destituita di ogni fondamento, anche per ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle già evidenziate dai giudici di merito.
La ripresa fotografica da parte di terzi – così come quella effettuata con videocamera, su cui si è recentemente pronunziata la Corte costituzionale in fattispecie concernente videoregistrazione a fini investigativi (sent. n. 149/2008)- lede la riservatezza della vita privata che si svolge nell’abitazione altrui o negli altri luoghi indicati dall’art. 614 c.p., e integra il reato d’interferenze illecite nella vita privata, previsto e punito dall’art. 615 bis c.p., semprechè vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi.
“Se l’azione, pur svolgendosi nei luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti …, il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza” (sent. cit). In tal caso – come in quello del F., che fotografò dalla strada pubblica l’ A. e la M. che uscivano dalla casa e si trovavano nel cortile visibile dall’esterno – riprese fotografiche o con videocamera non si differenziano da quelle realizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico.
A giusta ragione, pertanto, sono state negate le esimenti della provocazione e della legittima difesa, nonchè il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con connessa diminuzione di pena, indipendentemente dalla corretta qualificazione giuridica data dai giudici d’appello ai fatti commessi che, in mancanza d’impugnazione da parte del pubblico ministero, pur non potendo essere sanzionati più gravemente, ben potevano essere meglio inquadrate in più gravi fattispecie di reato. 4. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 1.000,00, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2008.
Investigatore Privato, SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 18 novembre 2010, n. 23303
Svolgimento del processo
…Tale successiva versione non è apparsa però convincente al Giudice di appello, posto che era emerso che l’appellante non solo era stato visto mentre prelevava alcuni scontrini abbandonati nei pressi della cassa ma anche che, con lo scontrino in mano, prelevava dagli scaffali la merce che era poi risultata corrispondente a quella indicata nello scontrino. …Da ciò la Corte territoriale ha ricavato come fosse perfettamente rispondente alla realtà la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice e, di conseguenza, la dimostrazione della sussistenza delle ragioni fornite dalla società per giustificare il provvedimento espulsivo, sorretto da giusta causa.
La Corte territoriale ha tenuto a chiarire come la sanzione adottata fosse da ritenere certamente adeguata rispetto alle mancanze contestate ed accertate, tenuto conto, fra l’altro, anche della posizione di prestigio del dipendente (direttore del supermercato) all’interno della Struttura commerciale, che avrebbe dovuto costituire esempio di correttezza e professionalità per i dipendenti a lui gerarchicamente subordinati, e del contesto in cui la condotta si era realizzata (in un grande magazzino dove la merce viene esposta liberamente al pubblico).
In ordine alla ritenuta violazione della L. n. 300 del 1970, art. 2, la Corte di merito, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha puntualizzato che dalle risultanze istruttorie appariva pienamente attendibile la ricostruzione dei fatti operata dalla allora S. spa, che si era avvalsa del tutto correttamente dell’attività di un istituto di vigilanza, essendo legittimi i controlli posti in essere dai dipendenti di agenzie investigative e investigatori privati che operano come normali clienti e non esercitano alcun potere di vigilanza e controllo (Cass. n. 829/1992). Ciò in quanto rientra nel potere dell’imprenditore la facoltà di avvalersi di appositi organismi per controllare, anche occultamente, il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione.
Le norme poste dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 2 e 3 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell’ambito dell’azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa) non escludono il potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui alla stessa L. n. 300 del 1970, art. 4, riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato).
Sono pertanto legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle suddette norme, i controlli posti in essere da dipendenti di un’agenzia investigativa i quali, operando come normali client